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Iva Agevolata

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto per:

  • COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ABITAZIONE CIVILE NON DI LUSSO (prima casa) In possesso della Concessione Edilizia Prot. N............................ del ............................ (Art. 13 Legge 408/49 – Legge Tupini).  IVA al 4%.
  • COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO In possesso della Concessione Edilizia Prot. N............................ del ............................ (Art. 39 D.P.R. 917/86). IVA agevolata al 4%.
  • COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ABITAZIONE CIVILE NON DI LUSSO (non prima casa) In possesso della Concessione Edilizia Prot. N............................ del ............................ (Art. 13 Legge 408/49 – Legge Tupini).  IVA al 10%.
  • RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. Fatta Denuncia Inizio Attività Prot. N............del..............; ovvero in possesso della Concessione Edilizia Prot. N................. del.................(art. 31 Legge 457/78 lettere c,d,e) IVA al 10. 
  • MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RECUPERO EDILIZIO DI FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA. Fatta comunicazione al Sindaco Prot. .............. ........del ............... ovvero in possesso di Autorizzazione Edilizia Prot. N.............. del................. IVA al 10. 

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Questo significa che, nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno, questi in linea teorica e secondo quanto afferma l’Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Nella guida disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, si riportano anche alcuni esempi come:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie 
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

 Esempio di applicazione dell’Iva al 10%

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

 

L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo § ristrutturazione;
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Documentazione da produrre

• Fotocopia di un documento di identità valido

• Fotocopia del codice fiscale

• DIA/SCIA (Denuncia Inizio Attività) intestata all'acquirente

• Autocertificazione (mdello disponibile in Download) compilata e firmata

Importante: Se hai diritto all'applicazione dell'iva agevolata, puoi effettuare regolarmente l'ordine, poi appena riceviamo la documetazione sopra indicata, provvederemo a inviare l'ordine con l'iva corretta.