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Iva Agevolata
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto per:
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Questo significa che, nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno, questi in linea teorica e secondo quanto afferma l’Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Nella guida disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, si riportano anche alcuni esempi come:
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio di applicazione dell’Iva al 10%
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:
L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
L’aliquota Iva del 10% si applica alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Documentazione da produrre
• Fotocopia di un documento di identità valido
• Fotocopia del codice fiscale
• DIA/SCIA (Denuncia Inizio Attività) intestata all'acquirente
• Autocertificazione (mdello disponibile in Download) compilata e firmata
Importante: Se hai diritto all'applicazione dell'iva agevolata, puoi effettuare regolarmente l'ordine, poi appena riceviamo la documetazione sopra indicata, provvederemo a inviare l'ordine con l'iva corretta.
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